Statuto

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

  1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata Associazione di promozione sociale “ACCADEMIA DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA” con sede nel Comune di Cervia (Ra) in via Giovan Battista Morgagni 6 int.4, cap 48015
  2. L'Associazione non ha fini di lucro.
    E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.
    L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.
  3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 -  Scopi e attività

  1. L’associazione di promozione sociale denominata Associazione di promozionesociale “ACCADEMIA DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA” svolge attività nei settori della ricerca, della formazione, dell’educazione e dell’informazione.
  2. L’associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e persegue i seguenti scopi generali:
    a. diffusione della conoscenza e dello sviluppo dell’intelligenza emotiva.
    Si definisce intelligenza emotiva un aspetto dell'intelligenza legato alla capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui emozioni.
    Tale approccio innovativo e trasversale si avvale degli studi di varie discipline scientifiche e metafisiche e delle ricerche dei soci promotori, riassumendole in chiave esperienziale.
    b. sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni, favorendo l’esercizio del diritto all’istruzione, alla cultura, alla formazione, alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali nonché alla salute e alla tutela sociale;
    c. ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
    d. diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
    e. attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
    f. rimozione degli ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità
    g. tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
    h. tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle diverse tradizioni locali;
    i. sviluppo del turismo sociale e promozione turistica;
    j. conseguimento di altri scopi di promozione sociale.
  3.  L’Associazione opera per il perseguimento dei propri scopi generali anche mediante le seguenti attività specifiche:
    a. Promuovere la diffusione della conoscenza dell’uomo attraverso conferenze, seminari, pubblicazioni e l’organizzazione di eventi speciali.
    b. Promuovere, favorire e organizzare corsi di istruzione e formazione al fine di diffondere tra il pubblico i concetti ed i principi dell'Intelligenza Emotiva;
    c. Definire standard di formazione, di educazione e di esercizio della professione per l'attività di tradizionali e nuove figure professionali, che operino secondo l’approccio dell'intelligenza emotiva, promuovendo eventi e corsi di formazione a tutti i livelli, anche avvalendosi di organi istituzionali educativi;
    d. Studiare, promuovere e diffondere l'intelligenza emotiva nelle scuole, in strutture idonee per effettuare corsi e prevenzione ai genitori e in campi estivi per lo svago e la crescita di adulti, bambini e adolescenti.
    e. Contribuire al pensiero e alle ricerche di tutti coloro che, condividendo impostazioni deontologiche identiche o affini a quelle che caratterizzano l’associazione, operano con l’intento di aiutare l’uomo a conoscere meglio la propria realtà fisica insieme con quella psichica, spirituale, culturale ed ambientale;
    f. Studiare, promuovere e diffondere la conoscenza delle diverse culture e creare documentari a scopo culturale.
    g. Studiare, promuovere e diffondere il benessere attraverso la conoscenza e l'insegnamento del rapporto mente-corpo.
    h. Acquisire il sapere, il know-how, i risultati della ricerca provenienti da autorevoli e riconosciute scuole di pensiero ed istituzioni culturali e spirituali da trasmettere ai soci, a terzi e ai futuri docenti;
    i. Fornire agli associati la possibilità di arricchire la propria competenza e la propria consapevolezza attraverso esperienze nell’ambito di stage, workshop e seminari tenuti da trainer che si sono formati grazie alle attività dell'associazione e dai massimi esperti italiani e stranieri, anche organizzando per loro eventi su tutto il territorio italiano;
    j. Promuovere l’evoluzione spirituale e personale degli associati, il loro benessere fisico e mentale attraverso attività, residenziali e non, organizzati anche da altri gruppi o istituzioni.
    k. Promuovere iniziative di Cooperazione Internazionale per la realizzazione e valorizzazione di itinerari culturali e di approfondimento spirituale anche in luoghi di culto antichi e moderni.
    l. Promuovere e gestire ogni iniziativa nel campo culturale, formativo, turistico, ricreativo, motorio-sportivo, assistenziale, ambientalista e di prevenzione sanitaria per la crescita umana e culturale degli associati organizzando, per esempio, incontri, dibattiti, manifestazioni, sottoscrizioni a favore di organizzazioni, associazioni, nonché mostre, convegni, viaggi, pellegrinaggi, attività didattiche in genere, giochi, cineforum, proiezioni di filmati, video, diapositive e ogni altra iniziativa nel campo culturale e informativo;
    m. Organizzare in proprio e per conto di terzi, o tramite terzi, conferenze, corsi di formazione ed informazione, congressi ed ogni altro tipo di manifestazione, su qualsiasi tema ed argomento, patrocinare e/o sponsorizzare gratuitamente manifestazioni in genere, comunque attinenti, connesse e collegate con gli scopi associativi. L'associazione si riserva, altresì, di organizzare manifestazioni aperte a tutti i cittadini.
    n. Predisporre centri di documentazione ed aggiornamento culturale continuo in ambito specifico professionale per i propri associati, ed in forma divulgativa generale verso ogni persona interessata, anche attraverso l'uso di siti Internet;
    o. Diffondere le idee, i risultati della ricerca dell’associazione e tutte le iniziative di quest’ultima e di altre Associazioni affiliate che perseguono gli stessi scopi, attraverso:
    i) la pubblicazione e la diffusione di un periodico realizzato dalla associazione stessa;
    ii) la costituzione di un Ufficio Stampa;
    iii) la realizzazione e la promozione di una biblioteca.
    p. Organizzare e tenere riunioni, conferenze, manifestazioni, assemblee, eventi in genere.
    q. Offrire servizi ai propri associati con condizioni vantaggiose rispetto ai normali pubblici esercizi
    r. Gestire circoli ricreativi, mettendo a disposizione dei frequentatori bar, ristoranti, tavole calde, sale giochi, ludoteche, etc;
  4.  Per lo svolgimento delle suddette attività, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.Può inoltre avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
  5. Per il raggiungimento dei suoi scopi e per rispondere alle esigenze degli associati, l’associazione può, tra l’altro:
    a. realizzare tutte le azioni sociali, autorizzate dalla legislazione italiana a favore degli associati o di terzi.
    b. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di impresa in generale ed anche di carattere turistico-religioso, artistico eludico, avvalendosi dell’editoria, degli audiovisivi e della comunicazione in genere;
    c. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, la raccolta di fondi pubblici e privati in ambito nazionale ed internazionali, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’associazione;
    d. creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio, anche aderendo ad iniziative similari realizzate da terzi e/o messe a disposizione dell'associazione da terzi.
    e. svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature abilitate allo svolgimento dell’attività didattica ed alla pratica delle discipline, sportive e non, ad essa collegate.
    f. svolgere attività ricreative in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
    g. agire con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed anche mediante l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni ludiche o sportive, competitive o meno, a convegni e incontri di ogni genere atti a sensibilizzare l’opinione pubblica alle finalità associative.
    h. assumere ogni altra iniziativa ritenuta comunque utile al perseguimento degli scopi dell’associazione.
  6. Le attività svolte dall'Associazione hanno finalità destinate esclusivamente alla crescita personale dei partecipanti: di conseguenza si esclude tassativamente qualsivoglia finalità terapeutica o sostitutiva di cure specifiche (mediche, psicologiche, psichiatriche, specialistiche, etc.).

Art. 3 Risorse economiche

  1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, anche in partnership con altri soggetti, da:
    a) quote e contributi degli associati;
    b) eredità, donazioni e legati;
    c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;
    d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
    e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
    f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte dall’associazione in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi (incluse borse di studio o altre tipologie similari);
    h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
  3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
  4. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Art. 4 -  Organi dell'Associazione

  1. Sono organi dell'Associazione:
    a) L'Assemblea dei soci;
    b) il Comitato direttivo;
    c) il Presidente.
  2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 5 - L'Assemblea

  1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
    Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Hanno diritto di voto solo i soci maggiorenni.Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe.
  2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
    a) approva il bilancio consuntivo;.
    b) nomina i componenti del Comitato direttivo;
    c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
    d) delibera l'esclusione dei soci;
    e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.
    f) delibera sulle controversie tra soci e sull’ interpretazione dello statuto.
  3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
  4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
  5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo, eletto dai presenti;
    Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione, da affiggersi presso la sede della associazione o inviare via posta ordinaria o via email attraverso posta certificata almeno 30 giorni prima della data della riunione.
    In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
  6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
    In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
  7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.???

Art. 6 Il Comitato direttivo.

  1. Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi, qualora abbiano presentato la propria candidatura per iscritto, anche via email, almeno sette giorni prima della data in cui è prevista l’Assemblea e qualora la candidatura sia stata approvata dal Comitato direttivo in carica che delibera, in proposito, all’unanimità.
    I membri dei Comitato direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.
  2. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato direttivo decadano dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono i carica fino allo scadere dello stesso comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato direttivo può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.
    Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
  3. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Solo in fase di costituzione l’assemblea dei soci li nomina direttamente.
  4. Al Comitato direttivo spetta di:
    a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
    b. predisporre il bilancio consuntivo;
    c. nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
    d. deliberare eventualmente sulle domande di nuove adesioni, qualora fosse richiesto da particolari circostanze. La adesione, di norma, si perfezione con il pagamento della quota associativa o qualora gratuita, con la firma della domanda a socio.
    e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e le eventuali quote associative integrative a copertura dei costi determinati per le iniziative della associazione medesima.
  5. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
  6. Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando due dei componenti ne facciano richiesta.Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. IL PRESIDENTE ???
  7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi o indicarsi, anche via posta elettronica, almeno 8 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di tutti i membri dei Comitato.
  8. I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 7 - Il Presidente

  1. Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
  2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
    In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
  3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 8 - Soci

  1. Il numero degli aderenti è illimitato.
  2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
  3. Il Comitato Direttivo potrà deliberare l’istituzione di categorie diverse di soci in relazione a criteri particolari da determinarsi.

Art. 9 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

  1. L'ammissione a socio è subordinata:
    a. al pagamento della quota associativa così come deliberata dal consiglio direttivo oppure nel caso di deliberazione con adesione gratuita dei soci,
    b. all’inoltro della domanda di iscrizione.
  2. Il Comitato direttivo può motivatamente respingere la domanda, anche verbale, di iscrizione.
  3. Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
  4. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso o per mancato rinnovo della quota associativa.
  5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione;
  6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:
    a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
    b. persistenti violazioni degli obblighi statuari.
  7. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
  8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 10 - Doveri e diritti degli associati

  1. I soci sono obbligati:
    a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
    b. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione astenendosi da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione e dei suoi organi;
    c. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
  2. I soci hanno diritto:
    a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione versando eventuali quote integrative associative, deliberate dal comitato direttivo, volte alla copertura dei costi delle iniziative medesime;
    b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, a condizione che siano in regola con i pagamenti delle quote associative e delle eventuali quote integrative e siano stati associati per almeno 12 mesi;
    c. ad accedere alle cariche associative;
  3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 11 - Controversie tra soci e interpretazione dello statuto

Eventuali controversie tra soci e richieste di interpretazioni dello statuto saranno rimesse alla assemblea dei soci che delibererà nel merito con le maggioranze previste per la ordinaria amministrazione.
Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente statuto - ivi comprese quelle relative ai rapporti sociali, alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro il consiglio direttivo o i soci, da o contro la associazione, ai rapporti con gli organi sociali - dovranno essere oggetto di un tentativo di mediazione, secondo il Regolamento dell’Organismo ADR SEMPLIFICA, con sede in IMOLA, P.I. e C.F. 03077591208. La procedura si intende attivata nel momento in cui l’Organismo di mediazione riceve comunicazione scritta. Ogni controversia che non sia risolta tramite mediazione, come prevista nel presente articolo, entro 120 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla decisione di un Arbitro Unico secondo la procedura adottata dal medesimo Organismo di mediazione prescelto per il tentativo di mediazione. Gli associati si impegnano a ricorrere alla mediazione in ogni caso prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.


Art. 12 - Norma finale

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.


Art. 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.

Il Segretario Il Presidente